Normativa - La medicina dello sport

L’Italia ha una antica tradizione in tema di tutela sanitaria degli sportivi. Fin dal 1929 la Federazione medico sportiva italiana (Fmsi) fa parte del Comitato olimpico nazionale italiano (Coni) e la prima scuola universitaria per la formazione di specialisti in medicina dello sport è nata nel nostro Paese, a Milano.

La Legge 1055 del 28 dicembre 1950 “Tutela sanitaria delle attività sportive” affida per prima il compito del controllo sanitario degli atleti alla Fmsi. La Legge 1099 del 26 ottobre 1971 “Tutela sanitaria delle attività sportive”, sostituendo la precedente, stabilisce il principio della obbligatorietà della visita periodica di idoneità alla pratica dello sport agonistico indicando un protocollo di accertamenti. Con il D.M. del 5 luglio 1975 sono state disciplinate le modalità di avviamento degli atleti ai vari sport che prevedono visite obbligatorie in base all’età e al sesso e indicati i principali parametri (età d’inizio ed età limite; periodicità, tipologia e gratuità della visita; distinzione tra dilettanti, semiprofessionisti e professionisti); con tabella allegata sono state inoltre introdotte le prime norme antidoping.

La legge 91 del 23 marzo 1981 “Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti” ha qualificato gli sportivi professionisti, definito le loro prestazioni e i rapporti di lavoro con le società, stabilito specifiche norme per le visite (periodicità semestrale, obbligo di tenuta di scheda sanitaria individuale, norme specifiche demandate alle rispettive Federazioni sportive); con D.M. del 13 marzo 1995 sono state quindi recepite e raccolte nelle “Norme sulla tutela sanitaria degli sportivi professionisti” le indicazioni pervenute dalle federazioni interessate.

Il D.M. del 18 febbraio 1982 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva agonistica” ha stabilito l’obbligo per i praticanti di sport agonistico di sottoporsi a visite preventive e periodiche di idoneità specifica alla disciplina svolta. La qualificazione agonistica è stata demandata alle Federazioni sportive nazionali e agli enti sportivi. Sono stati raggruppati gli sport in 2 tabelle, A e B, indicando per ciascuno la periodicità (annuale e biennale) e gli accertamenti sanitari di base e integrativi da svolgere. Il decreto introduce una scheda di valutazione e modelli di certificati sia per l’idoneità sia per la non idoneità specifica allo sport praticato. Gli esami di base per tutti gli sport sono: visita medica, esame completo delle urine e Ecg a riposo, a cui si aggiungono per gli sport della tabelle B (la maggioranza) anche la spirografia e l’ Ecg dopo sforzo da eseguirsi con step test. Per alcuni sport sono prescritti esami integrativi, come l’esame audiometrico e la visita Orl. Un aspetto interessante, ma spesso trascurato, di questa norma è che l’accertamento di idoneità, tenuto conto di età e sesso, va fatto “sulla base della valutazione della maturità e della capacità morfofunzionale e psichica individuale”: non si tratta quindi di una banale e routinaria esecuzione di esami, bensì di un apprezzamento valutativo personalizzato che racchiude evidenti elementi di medicina preventiva.

Con D.M. 28 del febbraio 1983 “Norme per la tutela sanitaria dell’attività sportiva non agonistica” sono stati individuati i soggetti, alunni praticanti attività sportive parascolastiche o Giochi della gioventù (fasi provinciali e regionali) o iscritti a società sportive non qualificati agonisti, che devono sottoporsi a un controllo sanitario inteso per accertare lo stato di buona salute. La periodicità è annuale, non vi sono esami obbligatori oltre alla visita e il medico rilascia un generico certificato di buona salute. Lo stesso decreto integra alcune norme per l’attività agonistica emanate l’anno precedente. Entrambi i decreti sono tuttora vigenti e da più parti ne viene sollecitato un aggiornamento e un adeguamento alle nuove visioni della salute, incentrate sul rafforzamento delle capacità individuali di compiere scelte salutari anziché sul concetto impositivo di accertamenti obbligatori. Va detto comunque che questo impianto normativo unito alla gratuità della visita per minori e disabili presso le strutture del Ssn ha consentito in Italia di ridurre le morti improvvise sui campi di gara e di raggiungere l’eccellenza in settori della cardiologia della sport. La circolare del ministero della Sanità 18 marzo 1996 ha poi dettato le linee guida per un’organizzazione omogenea della certificazione di idoneità alla attività sportiva agonistica, stabilendo i soggetti abilitati alla certificazione (servizi pubblici, centri privati autorizzati e singoli specialisti in medicina dello sport) e suggerendo alle Regioni competenti per l’organizzazione di tale attività di istituire comitati di controllo e osservatori epidemiologici regionali delle patologie da sport o che lo precludono. Anche qui emerge con evidenza l’aspetto medico preventivo che va oltre quello medico legale della mera certificazione. Il 20 maggio 2008 il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha infine inviato un nuovo prospetto del Coni, che aggiorna le specifiche sull’età d’inizio dell’attività agonistica per i diversi sport.

Il D.M. del 4 marzo 1993 “Determinazione dei protocolli per la concessione dell’idoneità alla pratica sportiva agonistica alle persone handicappate” ha sancito l’obbligo per i portatori di handicap fisico, psichico o neurosensoriale di sottoporsi a visita di idoneità specifica allo sport praticato, stabilendo tipologia e periodicità dei controlli. La qualificazione agonistica è demandata alla competente federazione (all’epoca la Fisd, ora Comitato italiano paralimpico) e nel certificato di idoneità viene indicata la dicitura “adattato ad atleti disabili”.

Numerose leggi regionali e regolamenti di federazioni sportive integrano e completano il complesso di norme sulla tutela sanitaria delle attività sportive.

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